Come si deve intendere la superficie per il calcolo della potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili?
Il DDUO 18546/2019, al punto 6.14 III, definisce per superficie in pianta al livello del terreno “la proiezione al suolo della copertura dell’edificio (così come visto da foto aerea), esclusi balconi, qualora non coperti ed escludendo le pertinenze (su cui possono però essere installati gli impianti)”.
Si precisa che “le coperture a terrazza non giustificano più l’esclusione delle stesse dal calcolo della proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, mentre è opportuno mantenerla per i balconi, dal momento che questi ultimi, essendo realizzati in aggetto e non a copertura di una porzione dell’edificio, non sono correlati alla volumetria che occupa o che si proietta al suolo”.
FAQ SUE n. 96 - Pubblicata 12 settembre 2022
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Aggiornato il: 12/09/2022